Consiglio di Istituto

Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola.

Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per il il rinnovo dei consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti (articolo 8 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).

FUNZIONI PRINCIPALI

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. 

Spetta al Consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente  scolastico.

Inoltre, il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

COMPOSIZIONE

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto in seno a Consiglio stesso tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.


Ultima revisione il 25-07-2023